Art. 416 bis: per ricordare ai mafiosi e agli onesti cos'è un atteggiamento mafioso

 di Lapenna Daniele



Cos'è un' associazione di stampo mafioso?
Qual è l' atteggiamento che può esser definito mafioso?

Qualche giorno fa ho ripreso, sul blog "Il Ventunesimo Secolo" un articolo di un giornalista di Tiscali.it che parlava dell' arresto di due esponenti del clan Casamonica. Questi (il giornalista) spiegava che i metodi utilizzati da questi "signori" non è mafia, ma solo violenza-spettacolo.

Ebbene, non che voglia far polemica, ma, nel mio articolo, ho dimenticato di menzionare un qualcosa che può insegnare, a questo giornalista, cosa sia un atteggiamento mafioso.

L' ART. 416 BIS
Fino al 1982, per far fronte ai delitti di mafia, si faceva ricorso all' art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere), ma tale reato risultò debole contro una mafia che, come una piovra, aveva i tentacoli dappertutto, persino in politica, utilizzando metodi coercitivi per arricchirsi e minacciare onesti cittadini.

Il 3 settembre 1982, l'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la successiva reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica, portò il governo in carica [Governo Spadolini II], nel giro di venti giorni, a formulare e introdurre l' art. 416-bis, con la legge n. 646/1982, cercando così di perseguire in modo più incisivo ed efficace il dilagare del fenomeno mafioso.

L' articolo fu arricchito ulteriormente (la parte con la nota 4 e 5, relative alla mafia nella politica e, in particolare, dell' esercizio di voto) dopo la strage di Capaci, del 23 maggio 1992 dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta, e la strage di Via d' Amelio, il 19 luglio 1992, dove morì Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

COSA È L' INTIMIDAZIONE
In una parte dell' art. 416-bis si legge che il gruppo di persone attua un atteggiamento mafioso quando si avvale della forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà.
Sull' intimidazione, ovvero (dal dizionario Treccani) «Atto o parole di minaccia, che hanno lo scopo di incutere timore e costringere ad agire o a desistere da un’azione con lo stimolo della paura», vi è una nota esplicativa che riporta «non necessariamente deve esservi il ricorso ad atti di minaccia, deve però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo».

Le minacce, frasi del tipo « Qui comandiamo noi » o « Se chiami la polizia ti spacco la testa » sono frasi da atteggiamento mafioso.

In fondo al post ci sono le note numerate tra parentesi.

Art. 416-bis, codice penale 
Associazione di tipo mafioso (1)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone (2), è punito con la reclusione da dieci a quindici anni
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [art. 112 comma 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione (3) del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4) (5). 
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [art. 240 c.p.] (6). 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (7) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [art. 32quater c.p.]. 

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646. 
(2) Dato che il fenomeno mafioso si caratterizza per l'elevato numero di partecipanti, dottrina e giurisprudenza escludono l'applicabilità al reato in esame della circostanza di cui all'art. 112 n. 1
(3) La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi, quindi non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori. Quindi non necessariamente deve esservi il ricorso ad atti di minaccia, deve però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo. 
(4) Il comma terzo è stato integrato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in l. 7-8-1992, n. 356
(5) La disposizione in esame si differenzia dall'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) relativamente alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione in esame può perseguire anche finalità lecite avvalendosi del mezzo illecito della forza di intimidazione. Di conseguenza è sufficiente la presenza di una soltanto delle finalità indicate dalla norma, al cui elencazione è tassativa.
(6) Tale comma prevedeva inoltre un ulteriore previsione poi abrogata dall'art. 36, l. 19 marzo 1990, n. 55, la quale prevedeva che: "Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare".
(7) Il riferimento alla ‘ndrangheta è stato inserito dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella l. 31 marzo 2010, n. 50.


Giovanni Falcone:
«Per essere credibili, bisogna essere ammazzati in questo Paese»

Commenti